Ordinanza n. 289 del 1991

 

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ORDINANZA N. 289

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                       “

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 409, comma quarto, e 412, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Settimini Franco ed altro, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 5 novembre 1990, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 409, quarto comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, "laddove non contempla esplicitamente determinate conseguenze processuali nell'ipotesi di mancata ottemperanza (anche parziale) da parte del pubblico ministero all'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che indichi ulteriori indagini allo stesso pubblico ministero fissando il termine indispensabile per il compimento di esse e nella parte in cui non specifica la natura ordinatoria e imperativa del provvedimento";

b) dell'art. 412, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, "laddove il primo comma non comprende esplicitamente fra le ipotesi di mancato esercizio dell'azione penale, tali da comportare l'obbligatoria avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore generale, quella in cui detto mancato esercizio derivi dall'inottemperanza del pubblico ministero all'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 409, quinto comma, del codice di procedura penale, e laddove il secondo comma dell'art. 412 dello stesso codice non contempla detta obbligatoria avocazione nell'ipotesi di inottemperanza del pubblico ministero all'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che dispone supplemento di indagini preliminari";

E che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;

Considerato che questa Corte con ordinanza n. 253 del 1991 ha già dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 409, quarto comma, e 412, secondo comma, del codice di procedura penale sollevata dal medesimo giudice, il quale in questo giudizio non adduce argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati;

che la ratio decidendi posta a fondamento della richiamata pronuncia di questa Corte vale a dissolvere anche la censura di incostituzionalità sollevata in merito all'art. 412, primo comma, del codice di rito;

e che, di conseguenza, entrambe le questioni qui proposte devono essere dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 409, quarto comma, e 412, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 maggio 1991.

 

Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.